La Conferenza dei Presidenti di Regione ha approvato le linee guida elaborate dall’apposito gruppo di lavoro.
La legge 94/2009 dedica i commi 7/13 dell’art.3 al tema del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo, in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, i cosiddetti “buttafuori”.
Secondo le disposizioni della legge:
– L’addetto ai servizi di controllo non ha la qualifica di pubblico ufficiale, né può portare armi o altri oggetti e strumenti idonei ad offendere (come già previsto dal TU della pubblica sicurezza)
– L’addetto ai servizi di controllo deve essere iscritto in un apposito elenco tenuto dalle Prefetture
– Coloro che vogliono avvalersi di personale che svolga tali funzioni devono fare riferimento al solo elenco della Prefettura competente per territorio
La legge 94 rimanda poi ad un successivo decreto la disciplina di dettaglio per i requisiti necessari per l’iscrizione alle liste della Prefettura e per le modalità di selezione e di formazione.
Tale disciplina di dettaglio è stata emanata attraverso il decreto ministeriale 6 dell’ottobre 2009. Tra i requisiti, viene indicato, in particolare, il superamento di un apposito corso di formazione (art.1, comma g), descritto all’art. 3 dello stesso decreto, la cui organizzazione è affidata alle Regioni.
Il corso di formazione previsto dal decreto ministeriale deve prevedere necessariamente tre aree tematiche:
– giuridica, con particolare riferimento a ordine e sicurezza pubblica, alle competenze delle forze dell’ordine, alla regolamentazione delle attività di intrattenimento;
– tecnica, con particolare attenzione alla prevenzione antincendio ed in genere di sicurezza nei luoghi pubblici e con nozioni di primo soccorso;
– psicologico-sociale, con particolare attenzione alle capacità di autocontrollo, di comunicazione e relazione con il pubblico, alla consapevolezza del proprio ruolo e alla motivazione
La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, in ragione dello specifico rimando alla competenza regionale relativamente alla materia della formazione, e motivate anche dai rischi di conflitto con eventuali discipline già esistenti a livello locale[1], hanno dedicato un apposito gruppo di lavoro per la redazione di linee guida condivise che definiscano gli elementi essenziali del corso di formazione previsto all’art. 3 del decreto ministeriale.
La finalità è quella di predisporre una disciplina uniforme della materia (elementi minimi comuni) in modo da garantire reciprocità di riconoscimento dei percorsi formativi tra le varie regioni.
Quali sono dunque gli elementi minimi comuni individuati dalla Conferenza delle Regioni?
Oltre a dettagliare gli elementi richiesti già nel decreto ministeriale (aree di formazione necessarie e requisiti di ammissione al corso), l’accordo delle regioni definisce gli altri elementi essenziali del corso: durata, esame finale e certificazione, riconoscimento degli eventuali crediti formativi.
Al momento, il testo approvato in Conferenza delle Regioni è in attesa di essere sottoposto alla Conferenza Stato-Regioni.
Il decreto ministeriale del 6 ottobre 2009 ha dato 6 mesi di tempo a coloro che svolgono detta attività, per regolarizzare la loro posizione. Tale scadenza non appare ragionevolmente congrua rispetto all’iter intrapreso per la definizione e la realizzazione dei corsi formativi idonei all’iscrizione negli elenchi prefettizi. Per tale motivo il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome Vasco Errani ha richiesto al Ministro dell’Interno Roberto Maroni una proroga del termine citato.
[1] È il caso, ad esempio, della Regione Emilia-Romagna che ha già dal 2008 una propria disciplina relativa ai “Referenti per la sicurezza”, che ne disciplina caratteristiche e requisiti formativi.